Art. 1

In vigore dal 20 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;. Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 61, relativi agli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio, i numeri 5, 8 e 11 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 5. Istituto di Matematica: per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica, di Ricerca operativa. 8. Istituto di Ragioneria: per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, di Contabilità nazionale, di Ragioneria pubblica. 11. Istituto di Tecnica economica: per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, di Tecnica bancaria e professionale, di Organizzazione aziendale. Art. 62, il comma relativo alla direzione dell'Istituto di matematica di cui all'art. 61 è modificato come segue: "al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica generale per l'istituto di matematica. Gli articoli 335, 336, 337, 338, 339 e 340 relativi alla Scuola di perfezionamento in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento in oculistica Art. 335. - La Scuola di perfezionamento in oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica. Gli anni di studio postuniversitari necessari per conseguire il titolo sono quattro. Art. 336. - Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni di corso non potrà superare quello di quaranta. Art. 337. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola e distribuiti nei quattro anni di corso sono i seguenti: 1° anno: 1. Anatomia ed Istologia dell'apparato oculare. 2. Nozioni di embriologia e genetica oculare. 3. Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari. 4. Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione. 5. Microbiologia ed igiene oculare. 2° anno: Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia; oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia). Farmacologia oculare e terapia fisica. Anatomia patologica oculare. Patologia e Clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° anno: Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità, e dell'orbita, glaucoma). Anomalia e patologia della mobilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica. Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio. Tecnica operatoria (biennale). 4° anno: Neurooftalmologia. Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali. Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare. Tecnica operatoria (biennale). Art. 338. - È obbligatorio l'internato per quattro anni nella Clinica oculistica. Art. 339. - Gli esami di profitto verranno sostenuti per gruppo di materie alla fine di ogni anno. Al termine del corso, prima di presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione, i diplomati debbono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 18. - VILLA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-13;684#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo