Art. 1
In vigore dal 15 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Chirurgia pediatrica".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti del 1° e 2° anno della Scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica sono aggiunti i seguenti:
1° anno:
8) Semeiotica pediatrica I;
9) Assistenza sociale all'infanzia.
2° anno:
5) Semeiotica pediatrica II;
6) Igiene e legislazione sanitaria scolastica II.
Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica
Art. 108. - La Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica ha sede presso la Clinica otorinolaringoiatrica ed ha la durata di tre anni. Direttore della Scuola è il direttore della Clinica otorinolaringoiatrica stessa.
Art. 109. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Anatomia otorinolaringoiatrica;
2) Fisiologia otorinolaringoiatrica;
3) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
4) Anatomia patologica delle malattie dell'orecchio, naso e gola;
5) Clinica otorinolaringoiatrica I.
2° anno:
1) Audiologia;
2) Otoneurologia;
3) Foniatria;
4) Medicina operatoria otorinolaringoiatrica;
5) Broncoesofacologia;
6) Clinica otorinolaringoiatrica II.
3° anno:
1) Radiologia otorinolaringoiatrica;
2) Allergologia;
3) Anestesiologia in otorinolaringologia;
4) Medicina legale e infortunistica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica otorinolaringoiatrica III.
È insegnamento fondamentale la Clinica otorinolaringoiatrica e complementare tutti gli altri.
Art. 110. - Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 10 (dieci) per ogni anno.
Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nella Clinica otorinolaringoiatrica, secondo modalità stabilite dal direttore della Scuola.
Art. 111. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio su tutti gli insegnamenti complementari, in gruppo di materie, che dovrà precedere l'esame fondamentale del rispettivo corso.
Non potranno accedere ai corsi successivi gli iscritti che non abbiano superato l'esame della materia fondamentale di ciascun anno.
Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta sull'argomento che gli sarà assegnato dal direttore della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 168. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-13;457#art-1