Art. 1
In vigore dal 9 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto, lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939.
n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è Ulteriormente modificato come appresso:
Art. 99, relativo alle modalità per gli esami di laurea del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente comma:
"L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
b) in una prova orale di cultura generale;
c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) con esclusione delle discipline che s'insegnano nell'Istituto in cui è stata svolta la tesi e con l'avvertenza che i due argomenti debbono riguardare uno discipline biologiche e l'altro discipline geomineralogiche".
Art. 101, relativo alle modalità per gli esami di laurea del Corso di l'aurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente comma:
"L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
b) in una prova orale di cultura generale;
c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie biologiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'Istituto in cui si è svolta la tesi".
Art. 106, relativo alle modalità per gli esami di laurea del Corso di laurea in Scienze geologiche il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
b) in una prova orale di cultura generale;
c) nella esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie geomineralogiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'istituto in cui è stata svolta la tesi".
Art. 378, relativo alle modalità per gli esami della Scuola di perfezionamento in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:
"I cinque esami previsti dall'art. 380 dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 148. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-13;429#art-1