Art. 2
In vigore dal 22 nov 1966
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in sei mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Non si indicano l'inizio ed il termine dei lavori, in quanto l'opera è già stata realizzata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1966
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;898#art-2