Art. 2

In vigore dal 22 nov 1966
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in sei mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Non si indicano l'inizio ed il termine dei lavori, in quanto l'opera è già stata realizzata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1966 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 118. - VILLA
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