Art. 1

In vigore dal 12 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalla nota a) della Tabella A e dalla nota a) della Tabella C annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1 gennaio 1965 saranno soppressi a cominciare dall'anno 1969, in ragione di un terzo per ciascun anno. Qualora negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti anzidetti, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero. I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti alla data del 1 gennaio 1965, saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinate. Nulla è innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità di cui alla nota b) della Tabella A, alle note a), b) e c) della Tabella G e alla nota a) della Tabella N annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 160. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-06;438#art-1

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