Art. 1
In vigore dal 28 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
È concesso alla Scuola centrale istruttori di volo dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso la Scuola centrale istruttori di volo dell'Aeronautica militare dal comandante della Scuola stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1966
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 108. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-06;377#art-1