Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo XI
Art. 62
In vigore dal 23 apr 1982
Capo VIII
PERSONALE NON DOCENTE
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L'Università si avvale, per la gestione dei vari settori ed
uffici, di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.
L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal consiglio di amministrazione.
Al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università statali.
Alle qualifiche iniziali dei singoli livelli professionali si accede a seguito di concorso. La nomina è disposta dal consiglio di amministrazione.
La disciplina di rapporti con il personale non docente dell'Università deve prevedere uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, nè deteriori, rispetto a quelli del personale non docente delle Università e degli Istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.
A favore del personale non insegnante vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-62