Art. 1
In vigore dal 3 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei 120 istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;
Visti i verbali delle adunanze del 17 dicembre 1965 e del 10 aprile 1966, nelle quali la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della Chimica generale ed inorganica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica II;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1961, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica II, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Chimica generale ed inorganica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 122. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;399#art-1