Art. 1
In vigore dal 27 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1965 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
1) Aversa (Caserta), per la meccanica;
2) Eboli (Salerno), per la meccanica;
3) Gioia del Colle (Bari), per la meccanica;
4) Mantova, per la chimica industriale, l'elettronica industriale, l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche;
5) Mirandola (Modena), per l'elettrotecnica;
6) Napoli "V Istituto", per l'elettronica industriale, l'energia nucleare e le telecomunicazioni;
7) Portogruaro (Venezia), per la meccanica;
8) Pratola Peligna (L'Aquila), per la chimica industriale e per la meccanica;
9) Recanati (Macerata), per la chimica industriale e per la meccanica;
10) Rivarolo Canavese (Torino), per la meccanica;
11) Schio (Vicenza), per la meccanica e l'elettrotecnica;
12) Torino "VII Istituto", per l'energia nucleare e le telecomunicazioni.
Gli istituti predetti, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;1064#art-1