Art. 1
In vigore dal 30 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visti l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541 e l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250, che hanno modificato il predetto art. 383.
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250, è sostituito dal seguente:
"Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.
Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro.
Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario.
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.
Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.
In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta.
Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dal quale è stata delegata. Nel caso però di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.
Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 42. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;696#art-1