Art. 1

In vigore dal 1 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: . L'allegato secondo alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, concernente l'elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è sospesa totalmente o parzialmente, è sostituito da quello allegato al presente decreto.
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