Art. 1

In vigore dal 3 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, già modificato dall' del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275, è sostituito dal seguente comma: "Perché la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti, e, a parità di voti, sul più anziano di età".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;398#art-1

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