Art. 1
In vigore dal 21 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 353 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.
Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali
Art. 354. - Presso l'Istituto di filosofia della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è istituita una "Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali" ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
La Scuola si propone:
a) di formare giovani professionalmente preparati per il servizio sociale e per l'educazione degli adulti;
b) di promuovere studi e indagini nel campo delle scienze morali e sociali.
Per la realizzazione di tali due scopi, la Scuola è rispettivamente articolata in un "Centro di educazione professionale per assistenti sociali" (C.E.P.A.S.) e in un "Centro di ricerca per le scienze morali e sociali".
La Scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti dopo un corso di studi triennale presso il C.E.P.A.S., o un attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale dopo un periodo di studi, della durata specificata al successivo art. 364, nel quale l'allievo abbia lavorato presso il Centro ricerca, partecipando a studi e ricerche promossi dal Centro stesso.
Per l'ammissione al C.E.P.A.S. è richiesto un titolo di scuola media superiore, l'ammissione al Centro di ricerca è consentito ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche.
Art. 355. - I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, della Università, di Enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi.
Tali proventi sono destinati a coprire:
a) la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente e di segreteria della scuola;
b) la quota spese per l'uso dei locali;
c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla Scuola, di borse, premi ed assegni di studio;
d) le altre spese competenti direttamente alla Scuola (biblioteca, pubblicazioni scientifiche, ecc.).
Art. 356. - La Scuola ha un proprio Comitato direttivo, costituito:
a) dai professori di ruolo dell'Istituto di filosofia;
b) da due rappresentanti di ciascuno degli enti, o privati, finanziatori della Scuola, da questi designati;
c) da altri professori o esperti del servizio e della ricerca sociale, designati dai professori di cui alla lettera a), in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b);
d) dai direttori della Scuola, del C.E.P.A.S. e dal Centro di ricerca, nominati secondo l'art. 357, lettera a) e b).
Art. 357. - Il Comitato direttivo della Scuola:
a) designa il direttore della Scuola, la cui nomina avviene per decreto rettorale, sentito il Consiglio della Facoltà;
b) nomina, su designazione del direttore della Scuola, il direttore del C.E.P.A.S. e il direttore del Centro di ricerca;
c) delibera il bilancio interno della Scuola;
d) approva il regolamento della Scuola e le sue modificazioni, sentiti i Consigli dei professori del C.E.P.A.S. e del Centro di ricerca.
Art. 358. - Il C.E.P.A.S. e il Centro di ricerca hanno ciascuno un proprio Consiglio dei professori, composto dal rispettivo direttore, che lo presiede, e dai professori che vi insegnano. I Consigli deliberano sui piani di studio e su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare, su convocazione del direttore.
Art. 359. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore della Scuola a docenti anche di altre Facoltà e ad esperti della materia.
Art. 360. - Il corso di diploma del C.E.P.A.S. ha la durata di tre anni.
I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno scolastico o in un solo semestre.
Il regolamento della Scuola fissa le date di inizio e di chiusura dei corsi annuali e semestrali.
È ammesso II prolungamento del periodo di iscrizione, con collocazione dell'allievo fuori corso, purchè Il prolungamento non superi la durata del corso stesso.
Art. 361. - In ciascuno dei tre anni accademici del corso di diploma del C.E.P.A.S., l'insegnamento ha Insieme carattere teorico e pratico.
Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:
1° Anno:
Metodologia del servizio sociale (semestrale);
Lavoro sociale individuale I (semestrale);
Lavoro sociale di gruppo I (annuale);
Ricerca sociale I: nozioni di statistica (semestrale);
Antropologia culturale (semestrale);
Corso interdisciplinare sullo sviluppo psicofisico dell'individuo (annuale);
Elementi di diritto privato (semestrale);
Elementi di diritto pubblico (semestrale);
Legislazione assistenziale (semestrale);
Legislazione sociale (semestrale);
Elementi di sociologia (semestrale);
Storia politico-sociale dell'Italia contemporanea (semestrale).
2° Anno:
Lavoro sociale di comunità I: pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
Lavoro sociale individuale II (annuale);
Lavoro sociale di gruppo II (annuale);
Ricerca sociale II (semestrale);
Diritto penale e legislaz. minorile (semestrale);
Igiene e medicina sociale (semestrale);
Politica economica I (semestrale);
Politica economica II: economia e politica agraria (semestrale);
Psicopatologia (annuale);
Elementi di neuropsichiatria (semestrale).
3° Anno:
Amministrazione dei servizi sociali (semestrale);
Lavoro sociale di comunità II (annuale);
Lavoro sociale individuale III (annuale);
Lavoro sociale di gruppo III (annuale);
Ricerca sociale III (annuale);
Problemi pedagogici del servizio sociale scolastico (semestrale);
Seminario sui problemi del lavoro (annuale);
Seminario di storia comparata dell'educazione degli adulti (annuale);
Seminario di metodologia e didattica dell'educazione degli adulti (annuale);
L'attività pratica consiste in:
a) esercitazioni pratiche che si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione ed integrazione della parte teorica;
b) visite ad uffici pubblici, aziende, istituti assistenziali e tirocini preprofessionali (1° anno);
c) tirocini professionali sotto la supervisione di assistenti sociali qualificati, presso enti di servizio sociale (2° e 3° anno).
Art. 362. - Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno; e possono essere predisposti per gruppi di materie.
Per il passaggio da un'anno all'altro gli allievi dovranno aver seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dal Consiglio dei professori, superati gli esami relativi e compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
Art. 363. - L'esame finale per il conseguimento del "Diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti" consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta in cui il candidato dimostri la sua capacità di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi concreti.
La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno cinque membri del Consiglio dei professori del C.E.P.A.S. e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.
Art. 364. - Il Centro di ricerca ha lo scopo di promuovere inchieste e studi nel dominio delle scienze morali e sociali su base interdisciplinare, sia mediante indagini nel campo operativo, sia mediante indagini puramente dottrinali.
Il Centro ha altresì lo scopo di promuovere gli studi e le ricerche predette con riguardo ai problemi che sorgono dall'incontro delle singole culture e strutture nazionali sul piano della Comunità europea.
Nell'ambito più strettamente didattico il corso di formazione dei ricercatori sociali del Centro di ricerca ha, di norma, la durata di due anni e comprende insegnamenti teorici, seminari e tirocini per l'addestramento alla ricerca. La sua durata può essere ridotta, a giudizio del Consiglio dei professori, a un anno, per quei laureati delle Facoltà previste dall'art. 354 ultimo comma, i quali, prima della laurea, abbiano partecipato all'attività del Centro a partire almeno dal 3° anno del loro corso di studi.
Art. 365. - Lo studente è tenuto a predisporre un piano di studi, che deve essere approvato dal Consiglio dei professori del centro di Ricerca, comprendente almeno due insegnamenti teorici e due seminari per ciascun anno.
Gli insegnamenti teorici, con relativi seminari, sono i seguenti:
Metodologia delle scienze morali e sociali;
Filosofia morale;
Storia contemporanea;
Elementi di sociologia;
Sociologia istituzionale;
Storia delle dottrine sociologiche;
Tecniche della ricerca sociale;
Istituzioni di scienza politica;
Scienza politica;
Storia delle dottrine politiche;
Elementi di economia;
Psicologia sociale;
Antropologia culturale;
Statistica e demografia.
Inoltre lo studente deve partecipare, durante ogni anno di corso, ad almeno una ricerca fra quelle condotte dal Centro.
Art. 366. - Le prove d'esame consistono in un colloquio, al termine di ciascun anno di corso, attinente sia agli insegnamenti teorici e ai seminari, sia alle ricerche compiute dall'allievo.
La Commissione esaminatrice è composta dai docenti dei corsi e dei seminari seguiti dal candidato.
Art. 367. - L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o di gruppo condotta dal candidato su tema previamente concordato col direttore del Centro ricerca a coronamento del piano individuale di studi.
La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno tre membri del Consiglio dei professori del Centro di ricerca e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.
Norma transitoria
Alla data dell'entrata in vigore dalle presenti disposizioni, gli studenti del preesistente C.E.P.A.S. di Roma possono richiedere l'abbreviazione degli studi, in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del Consiglio dei professori, al secondo o al terzo anno del corso o alla discussione della tesi di diploma.
Gli ex-iscritti dello stesso C.E.P.A.S., che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente diploma della Scuola previa presentazione e discussione della dissertazione già elaborata, davanti alla Commissione di diploma di cui all'art. 363.
Dopo l'art. 601 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola speciale di servizio sociale
ad indirizzo sanitario psicologico
Art. 602. - Presso l'Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la "Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico", ai sensi dell'art. 20 terzo comma, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La Scuola si propone di preparare all'esercizio professionale del servizio sociale, mediante l'insegnamento teorico delle discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali, come stabilito dall'art. 612. Come risulta dal medesimo art. 612 nella formazione teorica di base impartita dalla Scuola è dato particolare rilievo al campo delle discipline psicologico-psichiatriche e dell'igiene mentale, orientando, in tal modo, la preparazione degli allievi prevalentemente al trattamento dei casi individuali.
La Scuola conferisce il diploma di "Assistente sociale".
Art. 603. - I docenti della Scuola sono scelti fra i professori universitari - di ruolo, fuori ruolo, incaricati e liberi docenti - e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.
L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di Servizio sociale - i "monitori" - la cui attività è coordinata da un direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.
I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori sono nominati dal rettore dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola.
Per la nomina dei docenti di quegli insegnamenti che rientrano nelle competenze della Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio della Scuola chiederà preventivamente il parere di quest'ultima.
I docenti degli insegnamenti di cui al gruppo B dello art. 612, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ed i monitori debbono di norma possedere il titolo di "Assistente sociale".
Art. 604. - Possono essere ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studi medi superiori valido per l'immatricolazione ai corsi universitari.
L'ammissione, per la quale potrà essere stabilito un numero limitato a giudizio del Consiglio della Scuola, è subordinata in ogni caso al superamento di prove di valutazione personale.
Art. 605. - La Scuola è diretta dal direttore dello Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia. Vice-direttore della Scuola è un professore di ruolo della Facoltà di scienze statistiche, demografiche l'ordinamento degli studi della Scuola, e che su proposta del direttore di quest'ultima, sia designato dalla Facoltà medesima.
Art. 606. - Per i problemi riguardanti l'ordinamento degli studi, il direttore è assistito dal Consiglio della Scuola, composto: dal direttore stesso, che lo presiede, dal vice-direttore e da lutti i docenti, nonché dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, il quale svolge anche funzioni di segretario del Consiglio medesimo.
Per determinati problemi di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli assistenti sociali, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio della Scuola anche i monitori.
Art. 607. - Spetta al Consiglio della Scuola:
1) determinare l'ordine degli studi;
2) proporre al rettore la nomina dei docenti, del direttore delle esercitazioni pratiche e dei tirocini professionali, e dei monitori;
3) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici delle esercitazioni pratiche e dei tirocini professionali;
4) stabilire l'orario delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma;
5) deliberare sulle domande di abbreviazione di corso, presentate dai diplomati e studenti che provengano da altre Scuole di Servizio sociale, e determinare gli ulteriori obblighi di frequenza e di esami;
6) determinare, ove lo ritenga necessario, il numero degli allievi che possono essere ammessi al primo anno, nonché le modalità di ammissione;
7) proporre al rettore la nomina dei professori di ruolo della Università di Roma di cui al punto c) e dell'ultimo comma dell'art. 608;
Art. 608. - Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della Scuola è assistito da un apposito Comitato, composto:
a) dallo stesso direttore della Scuola, che lo presiede;
b) dal vice-direttore della Scuola, che presiede il Comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;
c) da un altro professore di ruolo dell'Università di Roma, titolare di una disciplina che rientri nell'ordinamento degli studi della Scuola, ed eventualmente docente della Scuola stessa;
d) dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che assolve anche funzioni di segretario del Comitato;
e) da tre rappresentanti di ciascuno degli Enti o privati che concorrono alle spese di funzionamento della Scuola con contributi annui individuali non inferiori a quanto determinato a norma dell'art. 609.
Il numero dei professori di ruolo di cui al punto c) del presente articolo, è aumentato di tante unità quanti sono i membri, di cui al punto e) del medesimo articolo, eccedenti il numero di tre.
Art. 609. - Spetta al Comitato di cui all'articolo precedente:
1) proporre al rettore l'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi generali e speciali dovuti dagli allievi;
2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti, al direttore delle esercitazioni e dei tiroci professionali, ai monitori e a tutti coloro che prestano la loro, opera nella Scuola, salvo che i compensi stessi non siano fissati da disposizioni legislative;
3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della Scuola;
4) determinare l'ammontare del contributo che, a norma dell'art. 608, dà diritto alla partecipazione, nel Comitato, di tre rappresentanti per ciascun Ente o privato che concorra alle spese di funzionamento della Scuola;
5) approvare il bilancio interno della Scuola.
Detto Comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente, in casi determinati ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.
Il direttore della Scuola dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.
Art. 610. - Le entrate della Scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da Enti e da privati.
Art. 611. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.
Art. 612. - Gli insegnamenti teorici (eventualmente integrati da esercitazioni) sono i seguenti:
GRUPPO A: Insegnamenti di base:
Biologia e fisiologia umana, biennale;
Psicologia (ps. generale, differenziale, clinica; ps. della età evolutiva; ps. sociale; ps. applicata), triennale;
Psicopatologia e igiene mentale, triennale;
Patologia, igiene e medicina preventiva in campo somatico, triennale;
Elementi di sociologia e antropologia culturale, biennale;
Elementi di diritto pubblico e privato, biennale;
Elementi di economia politica e di storia politica-economico-sociale, triennale.
GRUPPO B: Insegnamenti professionali:
Introduzione al servizio sociale, annuale;
Servizio sociale individuale, triennale;
Servizio sociale di gruppo e di comunità, biennale;
Amministrazione dei "Servizi sociali", annuale;
Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale, triennale;
Etica generale e professionale, biennale.
I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, vengono effettuati, nei singoli anni di corso, presso Enti ed Istituzioni adatti, sotto la guida di "Supervisori".
Art. 613. - Gli esami sono di profitto e di diploma.
Gli esami di profitto hanno luogo in due sessioni: la prima dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda prima dell'inizio del nuovo anno.
Per essere ammesso agli esami annuali di profitto, lo studente deve aver frequentato assiduamente le lezioni ed avere effettuato le esercitazioni ed i tirocini professionali prescritti, ottenendone una valutazione positiva.
Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esami dei vari anni e ad avere effettuato le esercitazioni e i tirocini professionali prescritti, deve presentare una dissertazione scritta in materia di servizio sociale, nonché una relazione riassuntiva sui tirocini professionali di Servizio sociale effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi o della relazione.
Art. 614. - Il direttore della Scuola, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Scuola, provvede alla tempestiva pubblicazione di un manifesto-programma annuale in cui sono specificati:
a) la distribuzione degli insegnamenti teorici nei vari anni di corso, con l'indicazione dei relativi docenti e monitori;
b) i tirocini professionali che verranno svolti nel corso dell'anno accademico con l'indicazione degli Enti di tirocinio;
c) le sessioni, le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;
d) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi;
e) il numero minimo e massimo delle iscrizioni e le modalità di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 94. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-03;339#art-1