Art. 1

In vigore dal 28 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1919, p. 1741, e successiva modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che - presso la Facoltà di ingegneria è istituito il corso di laurea in ingegneria chimica. Detto corso funzionerà gradualmente per quanto riguarda il triennio di applicazione, a decorrere dallo anno accademico 1966-67 e di conseguenza vengono apportate allo statuto dell'Università di Cagliari le seguenti modificazioni: Art. 42. - La prima parte viene così integrata: Presso la Facoltà di ingegneria il quinquennio di studio dà adito alle seguenti lauree: a) laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti); b) laurea In Ingegneria mineraria; c) laurea in Ingegneria meccanica; d) laurea in Ingegneria chimica. Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Ingegneria chimica. Art. 69. - Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti: 1° Anno: 1. Analisi matematica I - gruppo A; 2. Chimica - gruppo A; 3. Disegno I - gruppo A; 4. Fisica I - gruppo A; 5. Geometria - gruppo A; 2° Anno: 6. Analisi matematica II - gruppo A; 7. Disegno II - gruppo A; 8. Fisica II - gruppo A; 9. Meccanica razionale - gruppo A; 10. Chimica organica - gruppo B; Triennio di applicazione: 11. Chimica applicata - gruppo A; 12. Chimica fisica - gruppo A; 13. Chimica industriale - gruppo A; 14. Elettrotecnica - gruppo A; 15. Fisica tecnica - gruppo A; 16. Impianti chimici - gruppo A; 17. Macchine - gruppo A; 18. Meccanica applicata alle macchine - gruppo A; 19. Principi di Ingegneria chimica - gruppo A; 20. Scienza delle costruzioni - gruppo A; 21. Chimica analitica - gruppo B; 22. Combustibili e lubrificanti (semestrale) - gruppo B; 23. Economia ed organizzazione aziendale - gruppo B; 24. Elettrochimica - gruppo B; 25. Idraulica - gruppo B; 26. Metallurgia - gruppo B; 27. Stechiometria industriale (semestrale) - gruppo B; 28. Strumentazione, misure e collaudi - gruppo B; Gruppi di materie a scelta Orientamento A: 29. Trattamento dei solidi - gruppo C; 30. Chimica degli alti polimeri - gruppo C; 31. Impianti petrolchimici - gruppo C. Orientamento B: 29. Scienza dei metalli - gruppo C; 30. Tecnologie speciali metallurgiche - gruppo C; 31. Preparazione dei minerali - gruppo C. Orientamento C: 29. Chimica organica - gruppo C; 30. Industrie agrarie e alimentari - gruppo C; 31. Tecnica del freddo - gruppo C. Art. 70. - Le precedenze per gli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria chimica sono le seguenti: Chimica organica prima di Chimica fisica, Chimica analitica, Chimica applicata, Stechiometria industriale, Combustibili e Lubrificanti; Chimica fisica, Chimica applicata e Chimica analitica prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Metallurgia, Elettrochimica, Impianti chimici, Scienza dei metalli, Tecnologie speciali metallurgiche, Preparazione dei minerali, Chimica agraria, Industrie agrarie e alimentari, Chimica degli altri polimeri, Impianti petrolchimici; Stechiometria industriale prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Impianti petrolchimici; Principi di Ingegneria chimica prima di Impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari; Fisica tecnica e Meccanica applicata alle Macchine prima di Macchine; Macchine e idraulica prima di impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari, Tecnica del freddo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 104. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-26;375#art-1

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