Art. 1
In vigore dal 28 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1919, p. 1741, e successiva modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che - presso la Facoltà di ingegneria è istituito il corso di laurea in ingegneria chimica.
Detto corso funzionerà gradualmente per quanto riguarda il triennio di applicazione, a decorrere dallo anno accademico 1966-67 e di conseguenza vengono apportate allo statuto dell'Università di Cagliari le seguenti modificazioni:
Art. 42. - La prima parte viene così integrata:
Presso la Facoltà di ingegneria il quinquennio di studio dà adito alle seguenti lauree:
a) laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti);
b) laurea In Ingegneria mineraria;
c) laurea in Ingegneria meccanica;
d) laurea in Ingegneria chimica.
Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in Ingegneria chimica.
Art. 69. - Il corso di laurea in Ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
1. Analisi matematica I - gruppo A;
2. Chimica - gruppo A;
3. Disegno I - gruppo A;
4. Fisica I - gruppo A;
5. Geometria - gruppo A;
2° Anno:
6. Analisi matematica II - gruppo A;
7. Disegno II - gruppo A;
8. Fisica II - gruppo A;
9. Meccanica razionale - gruppo A;
10. Chimica organica - gruppo B;
Triennio di applicazione:
11. Chimica applicata - gruppo A;
12. Chimica fisica - gruppo A;
13. Chimica industriale - gruppo A;
14. Elettrotecnica - gruppo A;
15. Fisica tecnica - gruppo A;
16. Impianti chimici - gruppo A;
17. Macchine - gruppo A;
18. Meccanica applicata alle macchine - gruppo A;
19. Principi di Ingegneria chimica - gruppo A;
20. Scienza delle costruzioni - gruppo A;
21. Chimica analitica - gruppo B;
22. Combustibili e lubrificanti (semestrale) - gruppo B;
23. Economia ed organizzazione aziendale - gruppo B;
24. Elettrochimica - gruppo B;
25. Idraulica - gruppo B;
26. Metallurgia - gruppo B;
27. Stechiometria industriale (semestrale) - gruppo B;
28. Strumentazione, misure e collaudi - gruppo B;
Gruppi di materie a scelta
Orientamento A:
29. Trattamento dei solidi - gruppo C;
30. Chimica degli alti polimeri - gruppo C;
31. Impianti petrolchimici - gruppo C.
Orientamento B:
29. Scienza dei metalli - gruppo C;
30. Tecnologie speciali metallurgiche - gruppo C;
31. Preparazione dei minerali - gruppo C.
Orientamento C:
29. Chimica organica - gruppo C;
30. Industrie agrarie e alimentari - gruppo C;
31. Tecnica del freddo - gruppo C.
Art. 70. - Le precedenze per gli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria chimica sono le seguenti:
Chimica organica prima di Chimica fisica, Chimica analitica, Chimica applicata, Stechiometria industriale, Combustibili e Lubrificanti;
Chimica fisica, Chimica applicata e Chimica analitica prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Metallurgia, Elettrochimica, Impianti chimici, Scienza dei metalli, Tecnologie speciali metallurgiche, Preparazione dei minerali, Chimica agraria, Industrie agrarie e alimentari, Chimica degli altri polimeri, Impianti petrolchimici;
Stechiometria industriale prima di Principi di Ingegneria chimica, Chimica industriale, Impianti petrolchimici;
Principi di Ingegneria chimica prima di Impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari;
Fisica tecnica e Meccanica applicata alle Macchine prima di Macchine;
Macchine e idraulica prima di impianti chimici, Strumentazione, misure e collaudi, Impianti petrolchimici, Industrie agrarie e alimentari, Tecnica del freddo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 104. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-26;375#art-1