Art. 1

In vigore dal 16 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20° aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà è aggiunto il seguente comma: "Gli esami biennali possano essere sostenuti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne". Le Scuole di perfezionamento in "Otorinolaringoiatria", in "Patologia generale" ed in "Neurologia e psichiatria" mutano denominazione in quella di "Scuola di specializzazione". Art. 432, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami verranno sostenuti secondo quanto annualmente stabilito dal manifesto della Scuola". Art. 444, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: Anatomia clinica del sistema nervoso (1° anno); Istologia e istopatologia del sistema nervoso (1° anno); Semeiotica neurologica (1° anno e 2° anno); Semeiotica psichiatrica (1° e 2° anno); Esami di laboratorio (1° anno); Psicologia psicopatologia dell'età evolutiva (2° anno); Neurofisiologia e fisiopatologia (2° anno); Nozioni di biochimica del sistema nervoso (2° anno); Elettrodiagnostica ed elettroterapia (2° anno); Elettroencefalografia (2° anno); Otoneurologia (2° anno); Neuroftalmologia (2° anno); Semeiotica del sistema nervoso vegetativo (2° anno); Psicopatologia (2° anno); Test mentali (2° anno); Neuroradiologia (3° anno); Clinica delle malattie nervose e mentali (1°, 2° e 3° anno); Dimostrazioni diagnostiche delle malattie neurologiche (3° anno); Dimostrazioni diagnostiche delle malattie psichiatriche (3° anno); Igiene mentale e psichiatria sociale (3° anno); Neuropsichiatria infantile (3° anno); Elementi di neurochirurgia (3° anno); Teoria e clinica della riabilitazione (3° anno); Elementi di psicoterapia (3° anno)". Art. 515, relativo alle finalità ed ai titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in Patologia generale è abrogato e sostituito dal seguente: "Finalità sono quelle di cui all'art. 391. Possono essere ammessi alla Scuola laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche o di altre Facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di Patologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 54. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-26;320#art-1

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