Art. 1

In vigore dal 15 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185; Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816; Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507; Veduto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero e per il tesoro; Decreta: . L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347, è così modificato: "nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione, lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; seconda lingua straniera; terza lingua straniera; matematica; matematica finanziaria ed attuariale; statistica metodologica; fisica; scienze naturali; chimica; merceologia; geografia generale ed economica; ragioneria generale e applicata ed esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili; computisteria; tecnica commerciale; esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici; economia politica; scienza delle finanze, statistica economica; diritto; dattilografia, stenografia, educazione fisica".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-23;996#art-1

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