Art. 1
In vigore dal 15 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;
Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 609;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507;
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero e per il tesoro;
Decreta:
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L' del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347, è così modificato: "nelle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione, lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; seconda lingua straniera; terza lingua straniera; matematica; matematica finanziaria ed attuariale; statistica metodologica; fisica; scienze naturali; chimica; merceologia; geografia generale ed economica; ragioneria generale e applicata ed esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili; computisteria; tecnica commerciale; esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici; economia politica; scienza delle finanze, statistica economica; diritto; dattilografia, stenografia, educazione fisica".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-23;996#art-1