Art. 1
In vigore dal 16 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, numero 874;
Visto il verbale dell'adunanza del 9 marzo 1966, nella quale la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne venga destinato al corso di laurea in Filosofia;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di lettere e filosofia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Filosofia, anziché per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 55. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-23;319#art-1