Art. 3
In vigore dal 30 lug 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1966
SARAGAT
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 25. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-14;520#art-3