Art. 1

In vigore dal 3 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 14 aprile 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 22 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - RESTIVO - SCALFARO - TOLLOY - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 119. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-13;964#art-1

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