Art. 1
In vigore dal 3 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione veterinaria tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest il 14 aprile 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 22 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - RESTIVO - SCALFARO - TOLLOY - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 119. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-13;964#art-1