Art. 1
In vigore dal 3 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
- È modificato nel senso che all'elenco delle Facoltà che costituiscono l'Università di Trieste è inserita dopo la Facoltà di magistero la seguente:
Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio).
Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del I biennio della Facoltà di medicina e chirurgia:
CAPO V
Facoltà di medicina e chirurgia
Art. 56. - La Facoltà di medicina e chirurgia è limitata al I biennio. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica.
Art. 57. - Sono insegnamenti fondamentali:
1° Biennio:
1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno);
6) Patologia generale (biennale al 2° al 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.
Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie e per tutti gli studenti.
Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
Chimica delle macromolecole;
Radiochimica;
Analisi chimica strumentale.
Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:
Chimica delle macromolecole;
Radiochimica;
Analisi chimica strumentale;
Astrofisica.
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:
Elettrodinamica quantistica;
Elettronica quantistica;
Fisica dello spazio;
Fisica del plasma;
Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione;
Reazioni nucleari;
Sperimentazioni di fisica nucleare di alta energia;
Sperimentazioni di fisica nucleare di bassa energia;
Spettroscopia nucleare;
Superconduttività;
Teoria classica dei campi;
Teoria dei gruppi;
Teoria dei sistemi a molti corpi;
Teoria quantistica della misura;
Topologia.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di:
Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione;
Teoria dei gruppi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 121. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-12;397#art-1