Art. 1

In vigore dal 3 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: - È modificato nel senso che all'elenco delle Facoltà che costituiscono l'Università di Trieste è inserita dopo la Facoltà di magistero la seguente: Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio). Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del I biennio della Facoltà di medicina e chirurgia: CAPO V Facoltà di medicina e chirurgia Art. 56. - La Facoltà di medicina e chirurgia è limitata al I biennio. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Art. 57. - Sono insegnamenti fondamentali: 1° Biennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie e per tutti gli studenti. Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale. Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale. Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale; Astrofisica. Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Elettrodinamica quantistica; Elettronica quantistica; Fisica dello spazio; Fisica del plasma; Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Reazioni nucleari; Sperimentazioni di fisica nucleare di alta energia; Sperimentazioni di fisica nucleare di bassa energia; Spettroscopia nucleare; Superconduttività; Teoria classica dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria dei sistemi a molti corpi; Teoria quantistica della misura; Topologia. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di: Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Teoria dei gruppi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-12;397#art-1

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