Art. 1

In vigore dal 9 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del tronco ferroviario Pergola-Fermignano, disastrato per eventi bellici e non più riattivato; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Pergola-Fermignano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1966 SARAGAT MORO - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 149. - VILLA
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