Art. 1
In vigore dal 9 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del tronco ferroviario Pergola-Fermignano, disastrato per eventi bellici e non più riattivato;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;
Decreta:
È soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Pergola-Fermignano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 149. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-07;427#art-1