Art. 1
In vigore dal 13 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
Al terzo comma dell'art. 283 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è aggiunta la seguente lettera:
f) il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato senza demerito, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare. Tale servizio si valuta come un intero anno scolastico per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, qualora risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente abbia presentato domanda di incarico o di supplenza e sia stato incluso in graduatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-05;576#art-1