Art. 1

In vigore dal 13 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; Decreta: Al terzo comma dell'art. 283 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è aggiunta la seguente lettera: f) il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato senza demerito, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare. Tale servizio si valuta come un intero anno scolastico per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, qualora risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente abbia presentato domanda di incarico o di supplenza e sia stato incluso in graduatoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 75. - VILLA
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