Art. 1

In vigore dal 14 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con Protocollo e Scambi di Note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo articolo XI dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 93. - VILLA
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