Art. 1
In vigore dal 14 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con Protocollo e Scambi di Note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo articolo XI dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - TOLLOY - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 93. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-01;665#art-1