Art. 1

In vigore dal 4 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 162 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina interna annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA Art. 163. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in Medicina interna con sede presso l'Istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della Scuola. Art. 164. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia in numero di 60 per l'intero corso. Potrà essere accordato l'esonero di uno o più anni, secondo i titoli presettati dai singoli candidati, su proposta del Consiglio della scuola approvato dalla Facoltà; in ogni caso non sarà ammessa una abbreviazione superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di sostenere tutti gli esami del corso. Art. 165. - La durata dei corsi è di 5 anni. Art. 166. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti. L'internato si svolgerà presso l'Istituto di clinica medica generale e presso l'Istituto di patologia speciale medica dell'Università. Le lezioni saranno integrate da conferenze tenute da eminenti studiosi sull'argomento che è oggetto di studio durante l'anno. Art. 167. - Al termine del quinto anno, lo specializzando dovrà elaborare una tesi di specialità su argomenti clinici o sperimentali di Medicina interna da discutere dinnanzi ad una Commissione giudicatrice composta a norma dell'art. 86 dello statuto dell'Università. Art. 168. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei 5 anni di corso: 1° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio: a) Anatomia patologica dell'apparato respiratorio; b) Fisiologia dell'apparato respiratorio; c) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio; d) Patologia delle affezioni tubercolari e non tubercolari del polmone; e) Radiodiagnostica; f) Clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio; g) Pratica dispensariale e sanatoriale. 2° Anno: Malattie dell'apparato cardiovascolare: a) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; c) Semeiotica fisica e strumentale (elettrocardiografia) dell'apparato cardiovascolare; d) Patologia dell'apparato cardiovascolare; e) Radiodiagnostica dell'apparato cardiovascolare; f) Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare. 3° Anno: Malattie degli organi emopoietici e urinari: a) Anatomia patologica degli organi emopoietici e urinari; b) Fisiologia degli organi emopoietici e urinari; c) Semeiotica ematologica-tecnica dell'esame funzionale del rene; d) Patologia degli organi emopoietici e urinari; e) Radiodiagnostica degli organi emopoietici e urinari; f) Clinica e terapia degli organi emopoietici e urinari. 4° Anno: Malattie dell'apparato digerente e malattie infettive: a) Anatomia patologica dell'apparato digerente e delle malattie infettive; b) Fisiologia dell'apparato digerente e ghiandolare; c) Semeiotica, batteriologia e sierologia; d) Radiodiagnostica; e) Patologia delle infezioni e malattie dell'apparato digerente; f) Clinica e terapia delle affezioni e delle malattie dell'apparato digerente. 5° Anno: Malattie dell'apparato endocrino e delle articolazioni: a) Anatomia patologica dell'apparato endocrino e delle articolazioni; b) Fisiologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni; c) Patologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni; d) Semeiotica dell'apparato endocrino e delle articolazioni; e) Radiodiagnostica dell'apparato endocrino e delle articolazioni; f) Clinica e terapia dell'apparato endocrino e delle articolazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-31;288#art-1

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