Art. 1
In vigore dal 4 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 162 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina interna annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA
Art. 163. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in Medicina interna con sede presso l'Istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della Scuola.
Art. 164. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia in numero di 60 per l'intero corso.
Potrà essere accordato l'esonero di uno o più anni, secondo i titoli presettati dai singoli candidati, su proposta del Consiglio della scuola approvato dalla Facoltà; in ogni caso non sarà ammessa una abbreviazione superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di sostenere tutti gli esami del corso.
Art. 165. - La durata dei corsi è di 5 anni.
Art. 166. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.
L'internato si svolgerà presso l'Istituto di clinica medica generale e presso l'Istituto di patologia speciale medica dell'Università.
Le lezioni saranno integrate da conferenze tenute da eminenti studiosi sull'argomento che è oggetto di studio durante l'anno.
Art. 167. - Al termine del quinto anno, lo specializzando dovrà elaborare una tesi di specialità su argomenti clinici o sperimentali di Medicina interna da discutere dinnanzi ad una Commissione giudicatrice composta a norma dell'art. 86 dello statuto dell'Università.
Art. 168. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei 5 anni di corso:
1° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio:
a) Anatomia patologica dell'apparato respiratorio;
b) Fisiologia dell'apparato respiratorio;
c) Semeiotica fisica e strumentale dell'apparato respiratorio;
d) Patologia delle affezioni tubercolari e non tubercolari del polmone;
e) Radiodiagnostica;
f) Clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio;
g) Pratica dispensariale e sanatoriale.
2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare:
a) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) Semeiotica fisica e strumentale (elettrocardiografia) dell'apparato cardiovascolare;
d) Patologia dell'apparato cardiovascolare;
e) Radiodiagnostica dell'apparato cardiovascolare;
f) Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare.
3° Anno:
Malattie degli organi emopoietici e urinari:
a) Anatomia patologica degli organi emopoietici e urinari;
b) Fisiologia degli organi emopoietici e urinari;
c) Semeiotica ematologica-tecnica dell'esame funzionale del rene;
d) Patologia degli organi emopoietici e urinari;
e) Radiodiagnostica degli organi emopoietici e urinari;
f) Clinica e terapia degli organi emopoietici e urinari.
4° Anno:
Malattie dell'apparato digerente e malattie infettive:
a) Anatomia patologica dell'apparato digerente e delle malattie infettive;
b) Fisiologia dell'apparato digerente e ghiandolare;
c) Semeiotica, batteriologia e sierologia;
d) Radiodiagnostica;
e) Patologia delle infezioni e malattie dell'apparato digerente;
f) Clinica e terapia delle affezioni e delle malattie dell'apparato digerente.
5° Anno:
Malattie dell'apparato endocrino e delle articolazioni:
a) Anatomia patologica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;
b) Fisiologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni;
c) Patologia dell'apparato endocrino e delle articolazioni;
d) Semeiotica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;
e) Radiodiagnostica dell'apparato endocrino e delle articolazioni;
f) Clinica e terapia dell'apparato endocrino e delle articolazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei Conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-31;288#art-1