Art. 1
In vigore dal 20 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 17 giugno 1935, n. 856;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista l'istanza in data 5 dicembre 1902, con la quale la S.p.a.
Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire un deposito franco in un fabbricato - denominato "Ex Oriens" - sito nel porto di Napoli, calata Villa del popolo;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e dal comune di Napoli, rispettivamente con le deliberazioni n. 809 del 24 settembre 1962 e n. 126 del 31 ottobre 1962;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico
La S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, è autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel fabbricato denominato "Ex Oriens", sito nel porto di Napoli, calata Villa del popolo, meglio descritto nelle planimetrie allegate al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 1. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-28;481#art-1