Art. 1

In vigore dal 20 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856; Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424; Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 11660 dell'11 agosto 1915, con il quale fu concesso alla Società silos napoletani - ora S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, di esercitare, in regime di deposito franco, un silos sito nel porto di Napoli, banchina Villa del popolo per la custodia di cereali; Vista l'istanza in data 18 gennaio 1963, con la quale la S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi ha chiesto che le sia concesso di ampliare il deposito franco, ora composto di n. 209 celle, con un nuovo corpo di fabbrica, adiacente al preesistente silos, comprendente 57 celle e di introdurvi cereali, semi, legumi ed affini; Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e dal comune di Napoli, rispettivamente con le deliberazioni n. 197 del 22 febbraio 1963 e n. 150 del 24 aprile 1963; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la Marina mercantile; Decreta: Articolo unico La S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, è autorizzata ad esercitare un deposito franco costituito dal silos - comprendente attualmente n. 209 celle - sito nel porto di Napoli, banchina Villa del popolo, di cui al decreto del Ministro per le finanze citato nelle premesse, e dal corpo di fabbrica di recente costruzione, comprendente n. 57 celle, adiacente a detto silos e meglio descritti nelle planimetrie allegate al presente decreto. Nel deposito franco sopracitato possono essere depositati cereali, semi, legumi ed affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1966 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - PRETI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 2. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-28;480#art-1

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