Art. 1
In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 799 del 22 novembre 1965, con la quale il medico provinciale di Gorizia chiede la revoca della dichiarazione di zone ad endemia malarica per i comuni di Grado, Ronchi dei Legionari (già Ronchi) e San Canzian d'Isonzo di quella Provincia dichiarati con regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Gorizia nella seduta del 30 giugno 1965;
Visto il sopracitato decreto di dichiarazione;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Grado, Ronchi dei Legionari e San Canzian d'Isonzo, della provincia di Gorizia, contenuta nel regio decreto 25 gennaio 1925, n. 174, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1966
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-15;1396#art-1