Art. 1
In vigore dal 14 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 1435 del 9 giugno 1965, con la quale il medico provinciale di Ferrara ha richiesto la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i Comuni di quella Provincia per i quali i decreti.
risultano ancora operanti e, precisamente: Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, i cui territori sono stati dichiarati ad endemia malarica con regio decreto 8 marzo 1903, n. 201;
Portomaggiore, con il regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29, e Argenta con regio decreto 18 gennaio 1906, n. 50;
Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Ferrara nella seduta del 19 maggio 1965;
Visti i regi decreti 8 marzo 1903, n. 201; 28 gennaio 1904, n. 29 e 18 gennaio 1906, n. 50, con i quali sono state stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di:
Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Ostellato, contenute nel regio decreto 8 marzo 1903, n. 201; Portomaggiore contenuta nel regio decreto 28 gennaio 1904, n. 29 e Argenta contenuta nel regio decreto 11 gennaio 1906, n. 50, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1966
SARAGAT
MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio, n. 166. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;229#art-1