Art. 1
In vigore dal 30 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viso lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:
17) Diritto fallimentare.
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
43) Codicologia.
Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
19) Codicologia;
20) Antropologia culturale.
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di:
19) Storia del teatro e dello spettacolo.
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
15) Antropologia culturale;
16) Psicologia pedagogica.
Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:
20) Storia del teatro e dello spettacolo.
Dopo il penultimo comma è così modificato:
"Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Inoltre, alla fine di ciascun anno di corso lo studente deve sostenere una prova scritta nella stessa lingua, gradualmente progressiva".
Art. 83, relativo al corso di laurea in Scienze naturali il penultimo comma è modificato nel modo seguente:
"I corsi di Botanica e di Zoologia - pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente - comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso".
Art. 84, relativo al concorso di laurea In Scienze biologiche il penultimo comma è modificato nel modo seguente:
"I corsi di Botanica e di Zoologia - pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente - comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esa mi distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fin del secondo anno di corso".
Art. 106. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea di Farmacia è aggiunto quello di:
11) Impianti e macchinario farmaceutico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 110. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;180#art-1