Art. 1

In vigore dal 11 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 61 della legge 28 giugno 1964, n. 444, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese Impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi; Considerato che il "Fondo di riserva per le spese Impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta, al 31 dicembre 1964, una disponibilità di lire 230.260.438; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, 4 concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il prelevamento di lire 106.876.352 (centoseimilioniottocentosettantaseimilatrecentocinquantadue) da imputare al capitolo 22 "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per il periodo predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: Cap. n. 9. - Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passivita per tasse di trasporto, ri- maste totalmente o parzialmente sco- perte................................ L. 76.182.297 Cap. n. 33. - Spese per prestazioni sanitarie (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507).......... " 14.025.024 Cap. n. 48. - Spese giudiziali e contenziose........................... " 7.486.038 Cap. n. 53. - Spese per la sorve- glianza del trasporti................. " 9.182.993 ----------- L. 106.876.352 ----------- Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1966 SARAGAT SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 43. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-01;304#art-1

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