Art. 1

In vigore dal 30 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di quattordici posti di cui 9 per il corso di laurea in Economia e commercio e 5 per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 100. - VILLA
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