Art. 1

In vigore dal 17 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 434 del 9 settembre 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi ha stabilito di procedere, in linea di massima, all'acquisto, dal rag. Michelangelo Aquaro, di mq. 1000-1200 di suolo edificatorio, da destinare alla costruzione della sede camerale; Vista la deliberazione n. 550 del 28 ottobre 1965, con la quale la predetta Camera di commercio ha ratificato il contratto preliminare per l'acquisto di mq. 1000 del terreno di proprietà del signor Michelangelo Aquaro, per la anzicennata finalità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi è autorizzata ad acquistare dai rag. Michelangelo Aquaro un appezzamento di terreno di mq. 1000, sito in Brindisi, in via Bastioni Carlo V e distinto nel nuovo catasto edilizio urbano, comune di Brindisi, al foglio 54-B, particella 92-209 e 358/ rata, alle condizioni previste nella deliberazione n. 550 del 28 ottobre 1965 e cioè al prezzo unitario di L. 45.000 per metro quadrato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1966 SARAGAT ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 68. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-01;139#art-1

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