Art. 1

In vigore dal 17 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 294 del 31 maggio 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ha stabilito di acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni un locale di circa mq. 180, sito in largo Magroni, da adibire a Sala contrattazione merci; Vista la deliberazione n. 329 del 21 giugno 1965, con la quale la Camera di commercio predetta ha stabilito di acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni anche un locale scantinato di circa mq. 42 per la sistemazione dei servizi della Sala contrattazione merci; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico La Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad acquistare dalla Impresa Giuseppe Baggetta di Terni un locale a piano terra nell'immobile sito in Terni, largo Magroni, prospiciente alla piazza della Repubblica, di mq. 180, al prezzo di lire 33.500.000, da adibire a Sala contrattazione merci, ed un vano interrato di circa mq. 42, comprendente i relativi servizi igienici, al prezzo di L. 3.000.000 ed alle condizioni previste rispettivamente alle deliberazioni n. 294 del 31 maggio 1965 e n. 329 del 21 giugno 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1966 SARAGAT ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti; addì 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 67. - VILLA
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