Art. 1

In vigore dal 29 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1957, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso". Art. 89, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti più di dieci medici per ciascun anno di corso". Art. 98, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diagnostica di laboratorio è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso avrà la durata di due anni. L'iscrizione è limitata per ogni anno accademico a venti allievi". Art. 104, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola non potranno essere iscritti, più di dieci allievi per ciascun anno di corso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 96. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-23;174#art-1

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