Art. 1

In vigore dal 29 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1967-68. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente statuto con le modalità indicate nel precedente comma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 95. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-23;173#art-1

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