Art. 1

In vigore dal 20 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di: "Epigrafia greca e romana". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: "Ebraico e lingue semitiche comparate". Art. 79. - Nell'elenco delle materie complementari del corso di laurea in Matematica l'insegnamento di Astronomia è contrassegnato con un asterisco per indicare che è materia ad indirizzo fisico. Art. 81. - Nel corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) l'insegnamento complementare di Fisiologia generale (corso speciale per chimici) è abrogato e sostituito con quello di Fisiologia generale e igiene del lavoro industriale (corso speciale per chimici). Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: "Sedimentologia e di Mineralogia sistematica". Art. 83, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, prima dell'ultimo comma viene inserito il seguente concernente la propedeuticità di esame: "Per essere ammesso all'esame di Chimica generale ed inorganica ed all'esame di Fisica lo studente deve aver superato l'esame di Istituzioni di matematiche; per essere ammesso all'esame di Chimica organica deve aver superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; per essere ammesso all'esame di Anatomia comparata devono essere stati superati gli esami di Istologia ed embriologia ed Anatomia umana; per essere ammesso all'esame di Fisiologia generale devono essere stati superati gli esami di Anatomia comparata, Botanica (primo esame) e Zoologia; per essere ammesso all'esame di Chimica biologica deve essere stato superato l'esame di Chimica organica; per essere ammesso all'esame di Igiene devono essere stati superati gli esami di Zoologia e di Botanica (secondo esame). Lo studente non può iniziare il primo anno di internato di laurea se non ha superato gli esami di Zoologia, Anatomia comparata, Botanica (primo esame) e Chimica organica. Non potrà iniziare il secondo anno di internato di laurea se non avrà superato tutti gli esami obbligatori del primo biennio più almeno uno degli esami consigliati nel terzo anno": Art. 85, relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che dopo il quinto comma vengono inseriti i seguenti, relativi ai corsi di laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche: "Nel terzo e quarto anno del corso di laurea in Scienze naturali gli studenti sono tenuti a frequentare come allievi interni uno degli Istituti di discipline biologiche o abiologiche, per la preparazione della tesi. Nel terzo e quarto anno del corso di laurea in Scienze biologiche gli studenti sono tenuti a frequentare come allievi interni uno degli Istituti di discipline biologiche, per la preparazione della tesi". Dopo l'art. 86 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla regolamentazione del seminario chimico annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 87. - Il seminario chimico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha lo scopo di diffondere la cultura chimica, di promuovere studi e ricerche nel campo della chimica pura e applicata e di impartire ad allievi particolarmente distinti nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità. L'attività del suddetto seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi d'istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento, ecc. ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato. Art. 88. - Al seminario chimico appartengono i professori ufficiali di chimica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, i quali annualmente propongono al Rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore, scelto quest'ultimo, tra i professori di ruolo della Facoltà appartenenti al seminario e che fa parte di diritto del Consiglio. Art. 89. - L'iscrizione al seminario è consentita: a) agli studenti del triennio di applicazione ed ai laureati fuori corso per la laurea in Chimica; b) ai laureati e studenti di altre Facoltà (nonché ai diplomati) che ne facciano richiesta. Art. 90. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare all'atto della iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Art. 91. - Il seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici. Art. 92. - Il seminario chimico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino sotto la direzione di un Comitato di redazione. Art. 93. - Agli iscritti al seminario può essere rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato. Art. 94. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: Tecnica tintoria con esercitazioni; Chimica delle sostanze naturali con applicazioni; Biochimica applicata; Chimica farmaceutica industriale. Art. 95 (già 94). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di: "Microbiologia" e di "Chemioterapia". Art. 111. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: "Sociologia rurale". Art. 443, è modificato nel senso che è inserito fra i titoli di ammissione alla Scuola superiore di disegno anatomico (Scuola diretta a fini speciali) anche il diploma rilasciato dall'Istituto statale di Arte o da analogo Istituto legalmente riconosciuto. Facoltà di Chimica industriale Dopo l'art. 207 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari annessa alla Facoltà di chimica industriale. Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari Art. 208. - La Scuola di specializzazione in Tecnologie alimentari si propone di formare tecnici specializzati nelle industrie alimentari. Art. 209. - La Scuola conferisce il diploma di specializzazione in Tecnologie alimentari. Art. 210. - Il direttore della Scuola è un professore di ruolo della Scuola stessa ed è nominato dal Consiglio di facoltà. Art. 211. - Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Chimica, in Chimica industriale ed in Ingegneria chimica. Art. 212. - Il numero massimo degli iscritti viene fissato anno per anno dal Consiglio di facoltà. Art. 213. - Gli insegnamenti della Scuola sono indicati dal presente statuto e vengono impartiti da professori di ruolo e da professori incaricati, con indirizzo scientifico e dimostrativo. Gli incarichi vengono conferiti dal Consiglio di facoltà a professori di ruolo, a liberi docenti ed a persone di riconosciuta competenza nelle singole specialità. Art. 214. - Il corso della Scuola ha la durata di due anni. Sono materie di insegnamento obbligatorio per tutti gli indirizzi del corso di specializzazione: 1) Chimica e tecnologia delle industrie alimentari (biennale); 2) Chimica analitica applicata agli alimenti e metodologie per il controllo della qualità; 3) Tecnologie chimiche speciali. Sono materie di insegnamento non obbligatorio per tutti gli indirizzi del corso di specializzazione: 1) Igiene industriale (semestrale); 2) Impianti chimici e disegno industriale; 3) Tecnologia della conservazione dei vegetali, delle carni e dei prodotti ittici; 4) Tecnologia del vino e derivati; 5) Tecnologia delle sostanze grasse; 6) Tecnologia del latte e derivati; 7) Tecnologia molitoria, pastificio e derivati; 8) Applicazione del freddo nell'industria alimentare. All'atto dell'iscrizione il candidato concorda con il Consiglio di facoltà l'indirizzo di specializzazione che egli intende seguire. Il Consiglio stabilisce nello stesso tempo il numero, la natura e la durata degli insegnamenti facoltativi (da semestrale a biennale) e delle esercitazioni che il candidato deve seguire in rapporto alla specializzazione prescelta (oltre agli obbligatori per tutti gli indirizzi). Art. 215. - Per lo svolgimento delle esercitazioni e della pratica di fabbrica la Scuola può valersi di Istituti specializzati, a livello universitario. Art. 216. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Le Commissioni per gli esami di diploma sono composto di sette membri, nominati dal preside della Facoltà e scelti fra gli insegnanti della Scuola. Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono avere superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori previsti dallo statuto e quelli stabiliti dal Consiglio di facoltà all'atto dell'iscrizione. Art. 217. - L'esame di diploma consiste in una prova pratica relativa alla specializzazione prescelta ed in una discussione orale con l'intera Commissione. Ai candidati è consentita la presentazione di pubblicazioni a stampa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 167. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-18;243#art-1

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