Art. 2
In vigore dal 18 ott 1967
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L.
126.500.000. La spesa graverà sul Cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 10. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;1397#art-2