Art. 1

In vigore dal 13 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è soppresse quello di "Diritto coloniale". Nello stesso elenco è aggiunto quello di "Storia ed istituzioni dei paesi afroasiatici". Art. 48. - Relativo al corso di laurea in Fisica, dopo l'ottavo comma, sono aggiunti i seguenti commi: "Delle due lingue straniere di cui lo studente deve sostenere la prova di conoscenza è obbligatoria l'inglese, la seconda è da scegliere fra le rimanenti fissate dalla Facoltà: francese o tedesco o russo. Tutti gli esami del secondo biennio devono essere preceduti dal superamento della prova di conoscenza delle due lingue straniere". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di 12) Embriologia e morfologia sperimentale; 13) Citologia. Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quell'di: 14) Embriologia e morfologia sperimentale; 15) Citologia. Gli articoli dal n. 69 al n. 102, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Art. 69. - Sono istituite presso la Facoltà di medicina e chirurgia scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di specialità nelle discipline professionali medico-chirurgiche ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 70. - Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia ed a una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia. Art. 71. - Alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia possono iscriversi i laureati nelle discipline stabilite dall'ordinamento della relativa scuola entro i numeri di posti stabiliti per ciascuna scuola. Art. 72. - Gli aspiranti alla iscrizione al primo corso di ciascuna scuola di specializzazione dovranno presentare alla segreteria entro il 31 dicembre, domanda di ammissione in bollo competente, diretta al rettore e corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenga opportuno presentare ne proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza delle lingue estere, ecc.). Art. 73. - I documenti prescritti per l'immatricolazione sono: a) certificato di nascita in carta legale; b) diploma originale di maturità classica o scientifica; c) certificato di laurea con tutti i voti riportati in ogni singolo esame di profitto; d) tre fotografie, di cui una autenticata. Coloro che non presenteranno tutti i documenti di cui sopra, saranno esclusi dagli esami di ammissione. Art. 74. - Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola prescelta un concorso per titoli e per esami, secondo le particolari esigenze didattiche di ciascuna scuola. I posti disponibili per ciascuna scuola saranno conferiti in base alla graduatoria del concorso. Art. 75. - I candidati prescelti dovranno regolarizzare, entro il termine che sarà loro notificato, pena la decadenza del diritto alla iscrizione, la propria posizione presentando alla segreteria i seguenti documenti: a) quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi; b) libretto e tessera, che si ritirino presso gli uffici della Università. Art. 76. - La misura delle tasse e sopratasse, che viene resa nota ogni anno con apposito manifesto, viene stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei direttori delle scuole. L'ammontare dei contributi viene stabilito, pure ogni anno, dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei direttori di scuole. Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate; la prima all'atto della iscrizione; la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo; la quarta entro il 31 maggio. L'allievo che ha ottenuto la iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati. Art. 77. - Agli anni successivi al primo saranno ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e che abbiano superato esami annuali di profitto secondo le norme prescritte nelle singole scuole. Per le materie complementari non è prescritto esame a parte, ma il candidato potrà essere interrogato sulle stesse nel corso degli esami delle materie fondamentali. Per le materie di insegnamento pluriennale l'esame unico è prescritto alla fine dell'ultimo anno di insegnamento. Le iscrizioni a tutti gli anni di corso successivi al primo si aprono il 10 agosto e si chiudono improrogabilmente il 31 dicembre. Art. 78. - Per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo, la domanda, redatta su carta da bollo competente, deve essere corredata: a) dal libretto personale di iscrizione; b) dalla quietanza del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi. Art. 79. - Coloro che non hanno ottenuto tutte le firme di frequenza annuali, dovranno ripetere l'anno di corso con il conseguente pagamento di tutte le tasse, sopratasse e contributi. Art. 80. - Coloro che hanno ottenuto tutte le firma di frequenza annuali, ma non hanno superato l'esame o gli esami di profitto prescritti secondo le norme delle singole scuole, non potranno essere iscritti all'anno di corso successivo, ma dovranno essere iscritti fuori corso. Art. 81. - Possono essere consentite abbreviazioni di corso per gli assistenti universitari di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari da almeno 8 mesi nelle rispettive specialità ed in specialità affini. Sulla affinità o meno delle specialità decide il Consiglio dei direttori delle scuole. Abbreviazioni di corso possono essere consentite anche per gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari, e volontari di nomina dell'Amministrazione ospedaliera, purchè in servizio da almeno un anno in reparti ospedalieri autonomi strettamente attinenti alla scuola di specializzazione alla quale chiedono di essere iscritti. Per altre possibili eventualità la decisione spetta al Consiglio dei direttori delle scuole. Gli assistenti universitari di ruolo sono iscritti direttamente al 2° anno; per tutti gli altri l'iscrizione al 2° anno è valida previo concorso di ammissione per titoli e per l'esame da sostenersi dinanzi alle Commissioni di cui all'art. 22. Le ammissioni al 2° anno sono condizionate dalla disponibilità di posti e non possono comunque superare del 10% i posti prefissati. Art.- 82. - Le domande di passaggio da una scuola all'altra dell'Università di Modena devono essere presentate alla segreteria dal 1 agosto al 31 dicembre. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del direttore della scuola interessata, decide in merito al passaggio Art. 83. - Coloro che chiedono il trasferimento da altre Università o da altre scuole di specializzazione della stessa Università, sono ammessi alla scuola prescelta sempre che il direttore della scuola abbia espresso parere favorevole e il Consiglio di Facoltà abbia approvato. Se non concorrono queste condizioni i documenti verranno restituiti d'ufficio alla Università o alle scuole di provenienza. Gli specializzandi trasferiti da altre sedi o da altre scuole possono essere ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Art. 84. - Coloro che chiedono il trasferimento ad altre scuole non possono ottenerlo senza il preventivo assenso del direttore della scuola alla quale appartengono. Art. 85. - L'insegnamento consiste in una parte pratica ed una teorica: questa si svolge secondo il programma stabilito dal Consiglio dei professori della scuola durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per l'anno solare senza interruzione per la parte pratica che si svolge attraverso l'internato. Art. 86. - La frequenza ai corsi o l'internato sono obbligatori e gli allievi non possono avere impegni tali da limitare l'obbligo di tale frequenza. Possono essere esonerati dal solo internato unicamente gli assistenti nelle rispettive specialità o specialità affini, secondo quanto stabilito nell'art. 13, che prestino regolare servizio nelle cliniche e negli Istituti universitari o in Istituti ospedalieri idonei, volta a volta, a giudizio insindacabile del Consiglio dei professori della scuola. Art. 87 - Le domande di esami di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza. Art. 88. - Per essere ammesso all'esame di diploma, lo specializzando deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal direttore della Scuola. Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato deve presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo competente diretta al rettore e contenente, oltre ai dati anagrafici, il titolo della tesi e la firma del professore relatore. La dissertazione, in tre copie, deve essere depositata nella segreteria dieci giorni prima dell'esame. Art. 89. - I candidati riprovati all'esame di diploma possono ripresentarsi alla prova soltanto dopo un anno. Art. 90. - Le Commissioni per la valutazione dei titoli e per l'esame di ammissione al primo corso nonché per le ammissioni al secondo anno, con abbreviazioni di corso, sono composte dal direttore della scuola, presidente, e da due professori ufficiali designati dal preside della Facoltà. Art. 91. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri e sono nominate dal direttore della scuola. Due dei commissari devono essere professori ufficiali. Art. 92. - La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola. Almeno quattro membri della predetta Commissione devono essere insegnanti della scuola ed almeno due membri devono essere professori di ruolo. Art. 93. - Gli esami di ammissione al primo corso avranno luogo nel mese di gennaio. Gli esami di profitto avranno luogo in due sessioni: una estiva ed una autunnale. L'esame di diploma avrà luogo solamente nella sessione autunnale. Art. 94. - Per la valutazione dei titoli e per ciascuna prova di esame nei concorsi di ammissione al 1° e al 2° anno, negli esami di profitto e negli esami di diploma ogni commissario dispone complessivamente di dieci punti. La votazione è rappresentata dalla somma dei voti ottenuti nella singola prova. Il candidato che non abbia ottenuto la media di 6/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone, si intende riprovato. Art. 95. - Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è di diritto il professore di ruolo della materia a cui si intitola la scuola. In caso di mancanza di un professore di ruolo della materia o in caso di sua rinunzia la Facoltà nomina direttore un professore di ruolo o fuori ruolo scegliendolo fra i propri componenti. Non possono essere assunti dalla stessa persona più di due direzioni di scuole. Art. 96. - Gli insegnanti della scuola sono nominati dalla Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, il quale li sceglie tra i professori di ruolo incaricati, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti effettivi od anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 97. - Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 98. - Il Consiglio dei direttori delle scuole è composto dai direttori delle scuole ed è presieduto dal rettore. Art. 99. - La sorveglianza sugli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola. Agli iscritti alle scuole si applicano le stesse norme disciplinari in vigore per gli studenti universitari. Art. 100. - Le tasse, le sopratasse ed i contributi saranno così devoluti: a) le tasse per servizi resi dall'Università a favore del bilancio universitario; b) le sopratasse per esami a favore dei membri delle Commissioni esaminatrici, ai sensi del comma secondo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512; c) i contributi, ad eccezione di quelli aventi speciali destinazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono devoluti a favore del direttore e degli insegnanti della scuola e degli istituti nei quali si svolgono i corsi di insegnamento e a favore del bilancio universitario per particolari servizi. La ripartizione dei contributi di cui alla suindicata lettera c) sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio dei direttori delle scuole uditi i direttori delle scuole stesse. Art. 101. - Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto saranno applicate le norme legislative e regolamentari universitarie in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 55. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;131#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo