Art. 1
In vigore dal 8 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
14) Ragioneria pubblica;
15) Sociologia.
Art. 102. - Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia la denominazione dell'Istituto di storia della filosofia è modificato in quella di:
Istituto di storia della filosofia "Antonio Aliotta".
Art. 132. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
25) Chimica delle sostanze coloranti;
26) Chimica microbiologica;
27) Fitochimica;
28) Biologia molecolare.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di:
25) Biologia molecolare.
Art. 141. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica è aggiunto quello di: "Biologia molecolare".
Art. 156. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:
"Biologia molecolare".
Art. 244. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
12) Virologia vegetale;
13) Fisiopatologia vegetale;
14) Sociologia rurale;
15) Miglioramento genetico delle piante coltivate Dopo l'art. 498 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare annessa alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.
Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare
Art. 499. - È istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli la Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare, che ha la funzione di qualificare laureati in Chimica, Chimica industriale e altre discipline scientifiche, come ricercatori specializzati in quei settori più avanzati della chimica, che hanno come base lo studio della struttura molecolare con metodologie diverse.
Art. 500. - La durata minima del corso degli studi è di due anni.
Art. 501. - La Scuola è diretta da un Comitato direttivo costituito dai titolari di materie chimiche della Facoltà di scienze, il Comitato direttivo elegge nel suo seno un direttore e due vice-direttori.
Art. 502. - I membri del Comitato direttivo e tutti gli insegnanti della Scuola formano il Consiglio della scuola, che provvede al coordinamento dei corsi e svolge tutte le funzioni previste nel presente statuto.
Art. 503. - Alla Scuola sono ammessi, a giudizio de Comitato direttivo, i laureati in Chimica, Chimica industriale e in altre discipline scientifiche ai quali verrà conferita una borsa di studio.
Il numero massimo degli allievi da ammettere alla Scuola è di trenta ogni anno accademico.
Art. 504. - Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere un programma di ricerche in uno dei laboratori e istituti della Facoltà di scienze e di frequentare i singoli corsi trimestrali e semestrali secondo un curriculum concordato per ogni allievo con il Consiglio della scuola, sulla base della preparazione e della precedente formazione scolastica. Tale curriculum potrà essere integrato a giudizio del Consiglio della scuola con insegnamenti fondamentali e complementari dei corsi di laurea della Facoltà di scienze dovrà essere contemplato l'obbligo di esame per almeno quattro insegnamenti.
Art. 505. - Gli insegnamenti inclusi nel programma della Scuola sono:
1) Biogenesi dei composti naturali;
2) Calcolo numerico e programmazione elettronica;
3) Chimica fisica macromolecolare;
4) Chimica delle proteine;
5) Chimica dei pigmenti naturali;
6) Chimica quantistica;
7) Cinetica e meccanismi di reazioni;
8) Composti di coordinazione;
9) Meccanica e termodinamica statistica;
10) Metodi e meccanismi di polimerizzazione;
11) Metodi moderni di sintesi e analisi organica;
12) Moderne metodologie analitiche;
13) Spettri vibrazionali e rotazionali;
14) Spettroscopia di massa;
15) Spettroscopia elettronica;
16) Spettroscopia N.M.R. e E.S.R.;
17) Stereochimica e analisi conformazionale;
18) Stereochimica dei polimeri sintetici;
19) Struttura di steroidi, terpeni e alcaloidi;
20) Struttura e attività biologica;
21) Struttura e meccanismi di azione degli enzimi;
22) Struttura e proprietà chimico-fisiche di bio-polimeri;
23) Struttura e proprietà fisiche di catalizzatori;
24) Strutturistica roentgenografica;
25) Equilibri in soluzione;
26) Complessi polinucleari.
Art. 506. - Gli insegnamenti elencati nel precedente articolo possono essere integrati da seminari.
Art. 507. - La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Strutturistica molecolare agli iscritti che:
a) abbiano frequentato tutti i corsi stabiliti nel curriculum;
b) abbiano ottenuto un giudizio di idoneità nei corsi per i quali il Consiglio della scuola avesse stabilito un obbligo di esame;
c) abbiano ricevuto il giudizio favorevole del Consiglio della scuola, presentando una dissertazione scritta su di un argomento originale, concordata con il direttore dell'Istituto o del laboratorio presso il quale la ricerca è stata effettuata, una parte della quale almeno sia stata pubblicata o accettata per la pubblicazione in un periodico scientifico a larga diffusione.
Art. 508. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti per gli studenti della Facoltà di scienze della Università di Napoli, nonché la tassa di diploma, nella misura di L. 6000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 509. - La Scuola dispone di una dotazione costituita da fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri oltre che dalle tasse, soprattasse e contributi generali dovuti dagli iscritti; con tale dotazione si provvede al funzionamento didattico e scientifico, al conferimento delle borse di studio agli iscritti, alla retribuzione degli insegnanti e del personale addetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 44. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;109#art-1