Art. 1

In vigore dal 6 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 76. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in pediatria. Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso. Art. 77. - La Scuola ha la durata di tre anni. Art. 78. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia); Genetica umana; Embriologia ed anatomia; Fisiologia; Biochimica applicata; Puericultura; Immunologia e microbiologia. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (seconda infanzia); Puericultura e medicina preventiva; Malattie infettive (batteriche); Semeiotica pediatrica; Endocrinologia pediatrica; Radiologia; Psicologia e neuropsichiatria infantile; Cardiologia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (terza infanzia); Semeiotica funzionale; Malattie infettive (virali); Clinica chirurgica pediatrica; Dermatologia; Otorinolaringologia pediatrica; Ortopedia; Oculistica; Legislazione in rapporto al bambino. Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 42. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;100#art-1

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