Art. 1
In vigore dal 6 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 76. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la Scuola di specializzazione in pediatria.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso.
Art. 77. - La Scuola ha la durata di tre anni.
Art. 78. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia);
Genetica umana;
Embriologia ed anatomia;
Fisiologia;
Biochimica applicata;
Puericultura;
Immunologia e microbiologia.
2° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (seconda infanzia);
Puericultura e medicina preventiva;
Malattie infettive (batteriche);
Semeiotica pediatrica;
Endocrinologia pediatrica;
Radiologia;
Psicologia e neuropsichiatria infantile;
Cardiologia.
3° Anno:
Clinica pediatrica;
Patologia pediatrica (terza infanzia);
Semeiotica funzionale;
Malattie infettive (virali);
Clinica chirurgica pediatrica;
Dermatologia;
Otorinolaringologia pediatrica;
Ortopedia;
Oculistica;
Legislazione in rapporto al bambino.
Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 42. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;100#art-1