Art. 1

In vigore dal 4 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 luglio 1963, n. 6; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;286#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo