Art. 2
In vigore dal 2 giu 1966
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;278#art-2