Art. 1
In vigore dal 31 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Storia delle dottrine politiche;
Psicologia evolutiva.
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Audiologia".
Art. 143, relativo agli insegnamenti impartiti nella Scuola di specializzazione in Urologia è aggiunto quello di: "Anestesiologia e rianimazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;270#art-1