Art. 1

In vigore dal 28 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Tecnologia dei cicli produttivi". Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Filologia slava". Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di diploma in Statistica è aggiunto quello di: 4) "Antropologia". Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di "Filosofia e Storia della letteratura per l'infanzia". Art. 78. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di magistero è aggiunto il seguente: "Istituto di letteratura e filologia moderna". Art. 86, relativo alle modalità degli esami di laurea in Scienze naturali, il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di Zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica. L'insegnamento biennale di Botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica". Art. 88, relativo alle modalità degli esami di laurea in Scienze biologiche, il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di Zoologia comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica. L'insegnamento biennale di Botanica importa un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla, parte generale, il secondo sulla parte sistematica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966 SARAGAT GUI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 94. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;164#art-1

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