Art. 1
In vigore dal 31 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Canerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 193", n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare l"nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:
20) Biochimica applicata;
21) Biologia molecolare.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di:
29) Biochimica applicata.
Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:
27) Biochimica applicata.
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
20) Biologia molecolare.
L'art. 37, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che l'esame di Chimica bromatologica, attualmente vincolato al superamento dell'esame di Chimica biologica, sia invece vincolato al superamento degli esami di "Chimica organica" e di "Esercitazioni di chimica farmaceutica 2°" e che l'esame di "Chimica idrologica", attualmente vincolato al superamento dell'esame di "Farmacologia e farmacognosia", sia invece vincolato al superamento dell'esame di "Chimica biologica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966
SARAGAT
GUI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 10. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-02;87#art-1