Art. 1

In vigore dal 31 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Canerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 193", n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare l"nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di: 20) Biochimica applicata; 21) Biologia molecolare. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di: 29) Biochimica applicata. Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: 27) Biochimica applicata. Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: 20) Biologia molecolare. L'art. 37, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che l'esame di Chimica bromatologica, attualmente vincolato al superamento dell'esame di Chimica biologica, sia invece vincolato al superamento degli esami di "Chimica organica" e di "Esercitazioni di chimica farmaceutica 2°" e che l'esame di "Chimica idrologica", attualmente vincolato al superamento dell'esame di "Farmacologia e farmacognosia", sia invece vincolato al superamento dell'esame di "Chimica biologica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1966 SARAGAT GUI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-02;87#art-1

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