Art. 1
In vigore dal 29 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, 4 agosto 1955, numero 683 e 31 ottobre 1965, n. 1244;
Visti lo statuto della Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1958, n. 150 e le successive modificazioni;
Visto il proprio decreto 27 giugno 1952, n. 1133, che detta le norme di attuazione dello Statuto siciliano in in materia di credito e risparmio;
Visto il proprio decreto 20 maggio 1962, n. 956, con il quale la citata Cassa di risparmio è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;
Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio in data 17 dicembre 1965;
Considerato che la Cassa di risparmio ha dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del fondo di dotazione di lire un miliardo che essa ha assegnato alla gestione di credito fondiario;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
D'intesa con la Regione siciliana;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
La Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia ed entro il limite di cui all' della legge 29 luglio 1949, n. 474.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e d farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 7. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-27;84#art-1