Art. 1

In vigore dal 22 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 67) Diplomatica; 68) Paleografia latina; 69) Istituzioni medioevali; 70) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 71) Filosofia della storia. Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 19) Diplomatica; 20) Paleografia latina; 21) Istituzioni medioevali; 22) Antichità medioevali. Art. 76. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimicofisico) sono aggiunti quelli di: 29) Complementi di matematica per chimici; 30) Chimica biologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 88. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-27;78#art-1

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