Art. 1
In vigore dal 22 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
67) Diplomatica;
68) Paleografia latina;
69) Istituzioni medioevali;
70) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
71) Filosofia della storia.
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
19) Diplomatica;
20) Paleografia latina;
21) Istituzioni medioevali;
22) Antichità medioevali.
Art. 76. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimicofisico) sono aggiunti quelli di:
29) Complementi di matematica per chimici;
30) Chimica biologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 88. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-27;78#art-1