Art. 1

In vigore dal 11 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949, 13 settembre 1881, n. 404, 29 gennaio 1882, n. 624, 7 maggio 1882, n. 730, 24 giugno 1883, n. 1440, 19 settembre 1884, numero 2687, 3 giugno 1888, n. 5443 e 18 febbraio 1909, n. 110, coi quali vennero istituiti gli Archivi notarili mandamentali di Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Corridonia, Sarnano, Treia, Umbertide, Fossombrone, Mondavio, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, San Leo, Moliterno, Petralia Sottana, San Cataldo, Castelfranco in Miscano, Scanno, Rosolini e Palo del Colle (distretti notarili di Forlì, Macerata, Perugia, Pesaro, Potenza, Termini Imerese, Caltanissetta, Benevento, Sulmona, Siracusa e Bari); Vista la tabella A annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601; Visto l' del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602; Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629; Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105; Visto l' della legge 14 aprile 1957, n. 251; Considerato che i comuni di Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Corridonia, Sarnano, Treia, Umbertide, Fossombrone, Mondavio, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, San Leo, Moliterno, Petralia Sottana, San Cataldo, Castelfranco in Miscano, Scanno, Rosolini e Palo del Colle non sono più sedi di mandamento; Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: Gli Archivi notarili mandamentali di Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Corridonia, Sarnano, Treia, Umbertide, Fossombrone, Mondavio, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, San Leo, Moliterno, Petralia Sottana, San Cataldo, Castelfranco in Miscano, Scanno, Rosolini e Palo del Colle sono soppressi. Gli atti dei predetti Archivi, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nei competenti archivi notarili distrettuali; gli atti notarili, ricevuti dai notai cessati anteriormente al 31 dicembre 1865, dovranno invece versarsi ai competenti Archivi di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966 SARAGAT REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 74. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-27;65#art-1

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