Art. 1
In vigore dal 19 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Napoli e Salerno in data 12 ottobre 1963 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei monti Lattari in provincia di Napoli e Salerno, esteso per ha. 7362, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Costiera amalfitana;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 529 in data 10 marzo 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 127028 in data 4 giugno 1965 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio dei monti Lattari, esteso per ha. 7.362, ricadente nelle province di Napoli e Salerno, delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Costiera amalfitana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1966
SARAGAT
FERRARI AGGRADI - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 69. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-27;328#art-1