Art. 5

In vigore dal 6 mag 1966
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i; posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 126. - VILLA
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